Descrizione
A chi è rivolto:
Ai cittadini stranieri e alle cittadine straniere che intendono vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per discendenza da altro/a italiano/a.
Descrizione:
Il Consiglio dei Ministri ha adottato, il 28 marzo scorso, il DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36, un insieme di misure legislative proposte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riformare la disciplina in materia di cittadinanza.
Le modalità operative in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana che trovate nella pagina verranno coordinate con il nuovo testo normativo in attesa della conversione in legge del Decreto citato.
Per cittadinanza italiana iure sanguinis si intende la cittadinanza italiana derivante da una discendenza italiana, da un avo/a cittadino/a italiano/a, nato in Italia e successivamente emigrato all’estero. Tale parente dovrebbe avere trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti, giungendo fino all’odierno/a richiedente.
Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è finalizzato ad accertare la trasmissione della stessa cittadinanza lungo la linea di discendenza, attraverso l’esame degli atti di stato civile delle persone interessate.
Come fare
Il procedimento è di competenza dell’ufficiale di stato civile del Comune italiano di residenza della persona interessata. È necessaria l’iscrizione anagrafica al Comune stesso.
Quando la persona vive all’estero e non è iscritto anagraficamente in alcun Comune italiano, invece, la competenza è del Consolato italiano all’estero di riferimento per il luogo di residenza.
Cosa serve
Il procedimento di competenza del Comune italiano si compone di due diversi aspetti, un aspetto prettamente anagrafico (legato all’iscrizione anagrafica) e un aspetto di stato civile, relativo all’esame degli atti di stato civile che serve per accertare la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In mancanza di iscrizione anagrafica non è possibile avviare il procedimento di stato civile.
Tempi e scadenze
Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana si conclude nel temine massimo di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Costi
Il procedimento anagrafico è totalmente gratuito.
Le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sono soggette ad imposta di bollo (marca da bollo da 16,00 euro) ed al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne (le modalità di pagamento verranno comunicate dall'ufficio di stato civile).
Le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal
richiedente sono soggette al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 80,00 (ottanta/00) per ciascun atto; detto importo sarà ridotto a Euro 40,00 (quaranta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l’anno di formazione dell’atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l’atto si riferisce
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
- D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
- L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
- L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza"
- Circ. del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell' 8 aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico sull'immigrazione"
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
- L. n. 555 del 13 giugno 1912