Descrizione
IL SINDACO
CONSIDERATO che in data 19 – 20 e 21 agosto c.a. si svolgerà nel centro urbano del Comune di Picinisco la tradizionale festa di Santa Maria con affluenza di numerosi pellegrini diretti al Santuario di Canneto, sostando nel centro urbano quale ultima tappa prima di intraprendere il sentiero montano”;
VISTA la presenza nel centro urbano di diverse attività commerciali del settore alimentare dedite anche alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e non, in bottiglie di vetro e lattine, nonché da parte di espositori di case vinicole e similari;
CONSIDERATO che nella suddetta area non è stata scongiurata la permanenza di gruppi di persone che consumano bevande alcoliche e non alcoliche utilizzando bottiglie di vetro e lattine che poi vengono abbandonati con grave nocumento al decoro urbano ed ambientale, il tutto accompagnato da azioni di disturbo della quiete e dell’ordine pubblico;
APPURATO come il comportamento riprovevole già descritto e le conseguenze che ne derivano provochino un danno all’immagine complessivo del paese e quindi alla sua identità storica, culturale ed artistica che nulla vuole condividere con situazioni di pericolo ed insicurezza nonché di sciatteria e degrado, che vanno quindi ostinatamente contrastate;
RITENUTO pertanto opportuno estendere il divieto alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e non alcoliche fornite in bottiglie di vetro e lattine, nell’ambito delle zone indicate per lo svolgimento della festa;
VISTA la circolare Ministeriale n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, divulgata dalla Prefettura, che tra le condizioni di sicurezza invita a valutare l’adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
VISTO l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
VISTI gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta “Norme in materia ambientale”;
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
O R D I N A
1) ai cittadini assuntori, ai titolari di pubblici esercizi e agli espositori di case vinicole e similari, il divieto assoluto di consumazione e di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e non, sia in forma diretta che per asporto, fornite in bottiglie di vetro e lattine, nell’ambito della festività religiosa del 19 – 20 e 21 agosto che si svolgerà nel CENTRO URBANO del Comune di Picinisco dalle ore 17:00 del 19.08.2025 alle ore 01:00 del 21.08.2025, al fine di evitare i pericoli di ordine pubblico derivanti dall’eccessivo consumo di alcol ed i relativi conseguenti pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale dovuti all’abbandono dei contenitori.
Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione pecuniaria da Euro 75,00 a euro 500,00 a chiunque venga trovato in possesso di bottiglie di vetro o lattine, nei modi e nelle forme di cui alla legge 689/1981.
Gli esercenti che non rispetteranno detta disposizione saranno puniti con la sanzione pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 1.000,00
DISPONE
che la presente Ordinanza venga eseguita dal Corpo di Polizia Locale, dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e da chiunque altro spetti farla osservare.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Picinisco, 18.08.2025
I L S I N D A C O
(Scappaticci Marco)