Mi presti la tua famiglia? …la mia è un pò in difficoltà

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L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto, rivolto a minori di famiglie in difficoltà seguite dai Servizi sociali territoriali.

Data:

15 Luglio 2025

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Descrizione

Che cos'è l'affidamento familiare?

L’affido familiare è uno strumento mirato a tutelare il minore, che ha una durata stabilita e che può terminare o in un rientro nella famiglia di origine o nella dichiarazione dello stato di adottabilità, quando i genitori non sono più in grado di adempiere la funzione genitoriale.

Le circostanze di fatto che privano il minore di un ambiente familiare idoneo, possono riguardare la persona del genitore (gravi carenze comportamentali, malattie, ecc..) oppure uno stato di indigenza economica.

In tal caso i minori possono essere affidati ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, a una persona singola, o a una comunità di tipo familiare, al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L’istituto è stato recentemente riformato dalla Legge 19 ottobre 2015, n. 173.

Come ha inizio il procedimento

Spesso il nucleo familiare in difficoltà è segnalato al Servizio sociale, ma la pronuncia può scaturire anche in seguito alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, emessa dal tribunale per i minorenni.

Nel caso in cui l’affidamento sia disposto dal Servizio sociale, occorre il previo consenso prestato dai genitori (o dal genitore) esercenti la potestà o dal tutore (art. 4).

Il minore che ha compiuto i dodici anni o di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito. Il giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Nel caso in cui i genitori o il tutore non prestino il consenso, provvede il tribunale per i minorenni applicando la normativa di cui agli artt. 330 e seg. c.c.

Nel provvedimento di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere riconducibile agli interventi volti al recupero della famiglia d’origine.

Questo periodo non può superare la durata di due anni ma è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento provochi un pregiudizio al minore.

L’affido può essere anche a tempo parziale. Il bambino trascorre con i genitori affidatari solo alcune ore del giorno, i fine settimana, o eventualmente brevi vacanze. In questo caso il minore non viene allontanato dalla propria casa, e l’affidatario svolge una funzione di sostegno alla famiglia di origine in difficoltà.

Chi può essere nominato affidatario

L’affidamento può essere intra-familiare o etero-familiare.

I genitori possono affidare il figlio minore a parenti entro il quarto grado, senza limiti di durata.

L’art. 9 della Legge n. 184/1983 impone l’onere, a chi non sia parente entro il quarto grado e accolga stabilmente nella propria abitazione un minore, di darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trascorsi sei mesi.

L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi.

Ugualmente il genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado, il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi, deve fare la segnalazione alla Procura. In mancanza, tale condotta può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'art. 330 c.c. e l'apertura della procedura di adottabilità.

La norma non si applica, pertanto, se il minore è affidato a parenti entro il quarto grado (nonni, zii e cugini).

All'istituto dell’affidamento intra-familiare, è correlato quello dell’obbligo di prestare agli alimenti di cui all’art. 433 c.c. cui sono tenuti i parenti più prossimi, nell'ordine: il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore, il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per quanto riguarda l’affidamento a terze persone, a differenza dell’adozione, che è consentita solo a persone coniugate da almeno tre anni, possono avere in affidamento un minore anche le coppie di conviventi o le persone singole.

L'idoneità degli affidatari è stabilita tramite un percorso di diversi colloqui, in base all'analisi dei seguenti parametri:

  • età;
  • condizione psicofisica;
  • abitazione;
  • autosufficienza economica;
  • motivazioni all'affido;
  • storia personale e/o di coppia.

L’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L’affidatario ha diritto di ricevere da parte del servizio sociale locale sostegno educativo e psicologico.

Le famiglie o persone con minori in affidamento, ricevono un assegno base mensile corrispondente al periodo della durata dell’affidamento e proporzionato alla situazione economica, per contribuire alle spese relative a prestazioni di varia natura fornite al minore.

Diritti/doveri degli affidatari:

  • provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
  • mantenere, in collaborazione con il Servizio Sociale, validi rapporti con la famiglia di origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dello stesso o dell’Autorità Giudiziaria;
  • osservare attentamente l’evoluzione del minore in affido, in particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche e intellettive, favorendo la socializzazione e i rapporti con la famiglia di origine;
  • assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia;
  • non richiedere e non accettare denaro dalla famiglia di origine del minore in affidamento;
  • utilizzare il contributo erogato dalle Amministrazioni per il mantenimento del minore.

Quanto alla famiglia d’origine, questa deve mantenere validi rapporti con il figlio e rispettare il programma stabilito dagli operatori per favorire la normalizzazione della vita familiare e le prescrizioni concordate (nel caso di affidamento consensuale) o stabilite dal Tribunale per i Minorenni (in caso di affidamento giudiziale).

Ultimo aggiornamento: 15/07/2025, 16:34

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